E' costituita l'Associazione "Civico Corpo Musicale Bandistico", di seguito denominata C.C.M.B., la cui attivit&abrave; &ebrave; regolata dal presente Statuto, dagli artt.36 e seguenti del Codice civile, nonché dagli artt.2 e 18 della Costituzione. Essa non persegue finalit&abrave; di lucro e non ripartisce utili ai suoi associati. Non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.115 e dell'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659.
Il C.C.M.B. ha sede in Cavenago di Brianza, presso gli spazi messi a disposizione dalla Amministrazione comunale, di seguito denominata A.C. Il Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art.9, potr&abrave; deliberare in merito ad eventuali cambiamenti di sede. Presso la sede è possibile ottenere tutte le informazioni riguardanti l'attivita' del C.C.M.B.
Scopi del C.C.M.B. sono l'ampliamento delle attività associative presenti nel Comune di Cavenago di Brianza, l'offerta di una sana occasione di crescita, di un arricchimento culturale dello individuo. Tali scopi vengono perseguiti con l'educazione all'arte musicale popolare, garantendo pari opportunità tra gli individui, senza distinzione di sesso, razza e religione. L'associazione non può svolgere attivit&abrave; diversa da quella sopra indicata ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L'associazione al C.C.M.B. &ebrave; aperta a tutte le persone fisiche residenti in Cavenago di Brianza e non. Il titolo di Socio del C.C.M.B. è acquisito da coloro che lo richiedono ed adempiono agli scopi prefissi dal presente Statuto. Le persone giuridiche non possono assumere la qualità di Socio ma possono accedere ai servizi forniti dal C.C.M.B. secondo quanto stabilito dal successivo art.6 del presente Statuto. Sono diritti del Socio: partecipare alla vita dell'associazione, direttamente o per mezzo di rappresentanti liberamente elette; recedere dall'appartenenza dell'associazione; accedere, alle condizioni stabilite dal presente Statuto, alle cariche di rappresentanza; accedere agli atti ed ai bilanci dell'associazione. Sono doveri del Socio: versare la quota associativa stabilita annualmente in sede di bilancio preventivo dal Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art.9 del presente Statuto, di seguito denominato C.d.A.; partecipare, nella misura delle sue possibilità, alle attività della associazione; osservare le deliberazioni validamente assunte, in applicazione del presente Statuto, dal C.d.A. di cui al successivo art.9 del presente Statuto; Il Socio minorenne può essere sostituito da un genitore a da chi ne fa le veci. la qualità di socio si perde per: rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente del C.C.M.B.; non aver effettuato il versamento della quota associativa per due anni consecutivi; morte o perdita delle capacità di agire; esclusione deliberata dal C.d.A., sentito il parere dei Probiviri; quest'ultima può avvenire in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente Statuto o di comdportamento contrario agli interessi o agli scopi del C.C.M.B., La perdita della qualità di Socio comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica all'interno degli organi del C.C.M.B., non comporta nessun diritto sul patrimonio dell'Associazione nè rimborsi e corrispettivi di alcun titolo. La partecipazione dei Soci alla vita associativa è resa gratuitamente, garantendo il rimborso delle spese sostenute.
I Musicanti sono tutti i Soci che partecipano, con strumenti musicali e materiale in dotazione forniti dal C.C.M.B., ovvero con strumenti propri, allo svolgimento delle attivit&agbrave; del C.C.M.B., per l'attuazione del Programma annuale di cui al successivo art.6. I Musicanti sono tenuti altresì ad utilizzare tutte le cautele necessarie al fine di evitare danneggiamenti dello strumento musicale. Eventuali danneggiamenti saranno addebitati per l'importo risultante dalla fattura di manutenzione.
Il Programma annuale del C.C.M.B., costituito dalle richieste di prestazione dello stesso, è elaborato in base alle segnalazioni da parte di privati, enti e associazioni, pervenute al C.d.A. di cui al successivo art.9 del presente Statuto, entro il 31 dicembre dell'anno precedente per l'anno successivo. Verranno tenute in particolare considerazione le segnalazioni provenienti: dall'A.C. per le date riguardanti le cerimonie patriottiche e civili di carattere pubblico. Tali prestazioni verranno rese gratuitamente; dalla Parrocchia per le date riguardanti le cerimonie religiose, manifestazioni, feste, ecc. Le segnalazioni, inserite nel Programma annuale di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno essere confermate in forma scritta entro 15 giorni dalla data dell'evento. Qualsiasi altra segnalazione pervenuta oltre il limite di cui al comma 1 potrà essere tenuta in considerazione solo se compatibile con il Programma annuale e in ogni modo se fatta entro 15 giorni dalla data della richiesta della prestazione.
È fatto assoluto divieto al C.C.M.B. eseguire inni ufficiali di partiti politici.
Gli Organi istituzionali del C.C.M.B. sono: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art.9; il Presidente; il Collegio dei Probiviri; Le cariche sociali sono rese gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti gli organi sociali nell'espletamento delle loro funzioni.
Il Consiglio di Amministrazione del C.C.M.B. è il massimo organo di rappresentanza e controllo della associazione, in quanto espressione delle volontà della Assemblea dei soci di cui al successivo art.14. Il C.d.A. si compone di n.7 membri effettivi, eletti liberamente dall'Assemblea dei Soci di cui al successivo art.14 del presente Statuto tra i suoi componenti e secondo le modalità stabilite dall'art.10 del presente Statuto, così distinti: n.5 eletti tra i Musicanti con almeno un anno di anzianità; n.2 eletti tra i Soci con almeno un anno di anzianità. Il membro del C.d.A., se minorenne, viene sostituito nello svolgimento delle funzioni istituzionali da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Il C.d.A. rimane in carica 2 anni e in ogni caso fino alla convocazione del nuovo C.d.A. da farsi ai sensi dell'art.12 del presente Statuto.I membri sono rieleggibili e le loro mansioni sono rese gratuitamente. Tre assenze consecutive ingiustificate dalle riunioni del C.d.A. comportano la decadenza della carica. Qualora nel corso del loro mandato i membri del C.d.A. si riducano di numero i posti resisi vacanti vengono ricoperti da quei soci che, attingendo dalla graduatoria delle ultime elezioni rispettivamente dalla Lista 1 e a seguire dalla Lista 2 di cui al successivo art.10 del presente Statuto, sono primi tra i non eletti. In qualsiasi altro caso si dovrà procedere a nuove elezioni.
Del rinnovo del C.d.A. viene data comunicazione a mezzo di pubblicazione
presso la bacheca della sede del C.C.M.B. per un periodo non inferiore a 60
giorni precedenti la scadenza naturale del mandato del C.d.A. in carica;
durante tale periodo è possibile presentare le candidature che devono pervenire
alla sede del C.C.M.B., in forma scritta, entro 30 giorni dalla pubblicazione
di cui al punto 1. Con le candidature regolarmente presentate vengono
costituite 2 liste:
Lista dei candidati Musicanti, di seguito denominata "Lista 1",
composta da almeno n.5 candidati; Lista dei candidati Soci non
musicanti, di seguito denominata "Lista 2", composta da almeno n.2
candidati;
Ciascun Socio può candidarsi in una sola Lista;
L'ordine dei candidati nelle liste costituite e' effettuato secondo criteri di
precedenza, di seguito descritti:
il Presidente uscente del C.C.M.B.; il Vicepresidente uscente del C.C.M.B; il
Segretario uscente del C.C.M.B; il Tesoriere uscente del C.C.M.B; i Musicanti,
prima, e i Soci non musicanti più anziani, poi, ciascuno per la propria lista,
intendendo per anzianità, prima l'anzianità associativa e di seguito quella
anagrafica;
L'indizione delle elezioni per il rinnovo del C.d.A. è effettuata entro 30
giorni dalla scadenza del mandato del C.d.A. uscente. Ciascun socio può avere
più deleghe. La votazione avviene a scrutinio segreto consegnando nell'apposita
urna, presente in Sede per un periodo di 15 giorni consecutivi, le schede di
elezione ed indicando un massimo di n.3 Musicanti per la Lista 1 ed un massimo
di n.3 Soci non Musicanti per la Lista 2. Risultano eletti i Musicanti ed i
Soci non musicanti che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. Nel caso
in cui meno di 5 Musicanti abbiano ricevuto almeno 1 preferenza, risultano
eletti, fino al raggiungimento del numero di membri previsto dall'art.9, comma
2, anche quei Musicanti che risultano primi in ordine di Lista. Nel caso in
cui meno di 2 Soci non musicanti abbiano ricevuto almeno 1 preferenza,
risultano eletti, fino al raggiungimento del numero di membri previsto
dall'art.9, punto 2, anche quei Soci non musicanti che risultano primi in
ordine di Lista. A parità di preferenze sono eletti, ognuno per la propria
lista, coloro che risultano primi in ordine di Lista.
Al C.d.A. compete: nominare, tra i suoi membri, il Presidente del C.C.M.B.; nominare, tra i suoi membri, il Vicepresidente del C.C.M.B; nominare, tra i suoi membri, il Segretario del C.C.M.B; nominare, tra i suoi membri, il Tesoriere del C.C.M.B; preparare e sottoporre all'Assemblea dei Soci di cui all'art.14 il Bilancio preventivo entro il mese di aprile dell'anno in corso ed il Bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo; stabilire le eventuali quote associative; l'esclusione dei Soci, nei casi previsti dall'art.4, punto 7 del presente Statuto; stabilire i contributi da corrispondere al C.C.M.B. per le prestazioni effettuate; amministrare i beni, gli strumenti musicali, il materiale didattico entro i limiti di bilancio; trattare e decidere ogni argomento proposto dal Presidente o da almeno 3 membri del C.d.A.; nominare il Maestro del C.C.M.B;nominare il Vicemaestro del C.C.M.B, sentito il parere del Maestro; Il Presidente è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei suoi membri effettivi. Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere sono eletti con le stesse modalit&agbrave; per l'elezione del Presidente di cui al comma 2 del presente articolo.
Il C.d.A. si riunisce all'inizio del proprio mandato entro 30 giorni dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni, su convocazione del membro più anziano, intendendo per anzianità, prima l'anzianità associativa e di seguito quella anagrafica, per procedere alle nomine di cui ai commi a), b), c), e d) dell'art.11. Il C.d.A. si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare in merito all'art.11, punto e) del presente Statuto. Il C.d.A. È convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero da almeno 5 dei suoi membri, con preavviso di almeno 7 giorni e con le modalità ritenute piè idonee. Le sedute sono ritenute valide con la presenza di almeno quattro membri effettivi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, in forma palese e con voto determinante del Presidente in caso di parità. Le deliberazioni concernenti i Membri del C.d.A. sono prese a scrutinio segreto ed in assenza degli stessi. È consentito derogare in merito alle disposizioni di cui al presente punto. È ammesso ricorso, da farsi in forma scritta ed inoltrato al C.d.A., entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Al Presidente compete: Rappresentare il C.C.M.B.; convocare e presiedere il C.d.A. dando attuazione delle sue deliberazioni; convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci, dando attuazione delle sue deliberazioni; sorvegliare l'andamento e la regolarità dell'attività associativa, riferendone al C.d.A.; accordare congedi temporanei tanto al Maestro quanto ai Musicanti, su richiesta degli stessi; comporre le controversie che sorgessero in seno al C.C.M.B.
L'Assemblea dei Soci è composta da tutti coloro che risultano regolarmente
iscritti al C.C.M.B. anteriormente alla data di convocazione della stessa.
All'assemblea compete:
nominare il C.d.A. secondo le modalit&agbrave; di cui all'art.10; approvare il bilancio
annuale, preventivo consuntivo presentato dal C.d.A.; coordinare l'attività di
programmazione di cui all'art.6; approvare variazioni allo Statuto; in caso di
scioglimento del C.C.M.B., sulla devoluzione del fondo di cui all'art.19.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno,
ovvero. L'assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta
all'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero sia
fatta richiesta da almeno due terzi dei componenti effettivi del C.d.A.; La
convocazione dell'Assemblea è comunicata ai Soci del C.C.M.B. mediante le
modalità ritenute più idonee, con indicazione del giorno, del luogo e dell'ora
della riunione in prima ed eventualmente in seconda convocazione, che può
essere fissata nello stesso giorno della prima, almeno un'ora dopo; Ogni Socio
ha diritto di voto; i Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio; ogni
Socio puo' avere solo una delega. L'Assemblea è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza, anche per delega scritta, di almeno un terzo dei
Soci; in seconda convocazione e' valida qualunque sia il numero dei Soci
intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei
presenti. Le deliberazioni per la variazione dello Statuto e per lo
scioglimento di cui all'art.2 sono prese con il voto favorevole di almeno i due
terzi dei soci aventi diritto di voto.
Il Collegio dei Probiviri e' composto da tre soci nominati dall'assemblea dei
soci.
Esso e' competente:
in materia disciplinare su sua iniziativa o su proposta del C.d.A.; su
controversie dei soci con l'Associazione; su ricorsi dei soci inerenti a
delibere degli Organi dell'Associazione; In materia disciplinare, dopo aver
preso in attento esame le vicende, sentiti gli interessati in separata sede ed
in contraddittorio, puo' comminare:
la sospensione dai diritti di socio fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei
comportamenti o in rapporto agli scopi dell'associazione; la proposta di
decadenza da socio per morosita' non sanata nel pagamento della quota sociale
annua per due anni consecutivi; la proposta di esclusione dall'Associazione per
gravi violazioni degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato
pregiudizio morale o materiale all'Associazione; salvo la facoltà di ricorrere
all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge, le decisioni del
Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
Al Maestro del C.C.M.B. spettano le seguenti mansioni:
istruire i Musicanti ed Allievi; seguire l'attività ed adempiere a tutti i
servizi che fossero commissionati dal C.d.A.; preparare il Programma dei
servizi e le distinte dei pezzi in accordo con il C.d.A.; suggerire proposte di
ordine artistico utili al miglioramento dell'attivita' associativa; tenere il
Registro delle Presenza dei Musicanti sia per le prove che per i
servizi. Il Maestro e' membro consultivo del C.d.A., senza diritto di
voto.
L'attivita' del C.C.M.B. è resa possibile grazie alle risorse finanziarie di
cui sotto:
quote associative versate dai Soci; proventi dell'attivita' associativa;
contributi dell'Amministrazione comunale; elargizioni di Enti pubblici e
privati che non pregiudichino l'autonomia e l'indipendenza del C.C.M.B.; rette
degli allievi.
Costituiscono patrimonio del C.C.M.B.:
gli strumenti musicali; le divise; la cancelleria e gli accessori forniti in
dotazione; tutto quanto viene acquistato per il perseguimento degli scopi
associativi; donazioni, lasciti, eccedenze di bilancio. Tutto il materiale
fornito in dotazione al Musicante non potra' essere usato al di fuori dei
servizi ordinati dal C.C.M.B. e dovra' essere trattato con la massima cura ed
attenzione. I beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a
qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e
privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti
entrate:
dei versamenti effettuati dai soci e da quelli effettuati da tutti coloro che
aderiscono o aderiranno alla Associazione; dei redditi derivanti dal suo
patrimonio; degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attivita'. Il
Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da
effettuarsi all'atto di adesione alla Associazione da parte di chi intende
aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione alla Associazione.
E' comunque facolta' degli aderenti alla Associazione di effettuare versamenti
ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. Il versamento non
crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise
di partecipazione trasmissibili a terzi, ne' per successione a titolo
particolare ne' per successione a titolo universale, ne' per atto tra vivi ne' a
causa di morte.
Il C.C.M.B. non ha limite di durata. In caso di scioglimento l'Assemblea dei Soci, saldati eventuali debiti, restituiti gli strumenti musicali che l'A.C. ha acquistati, delibera di devolvere il patrimonio mobiliare ad Enti ed Associazioni aventi scopi sociali analoghi.
I Musicanti, istruiti nella musica, hanno l'obbligo morale di rimanervi, fatti salvi impedimenti di forza maggiore. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudichera' secondo equita' e senza formalita' di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sara' scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sara' provveduto dal presidente del collegio dei ragionieri di Monza. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fara' riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia di Enti contenuti nel Codice civile.
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